UFFICIALE CHIUSURA CHIESE FEDELI ROMA - Con un decreto emanato il 12 marzo 2020, il cardinale vicario Angelo De Donatis ha disposto la chiusura della Chiese fino al 3 aprile 2020.
– In relazione ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 4, 8 e 9marzo 2020, nonché alla “Comunicazione” del Segretario
Generale del Vicariato di Roma del 5 marzo 2020 e alla “Lettera ai
fedeli” del Cardinale Vicario del 6 marzo 2020;
– considerate le nuove e ancor più cogenti limitazioni poste
all’ordinaria circolazione delle persone del decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020;
– considerati, altresì i “Comunicati” dell’Ufficio Nazionale per le
Comunicazioni sociali della CEI n. 11/20 in data 8 marzo u.s. e, in
specie, quello n. 15/2020 in data odierna, in cui si riferisce: «Viviamo
una situazione gravissima sul piano sanitario […] A ciascuno, in
particolare, viene chiesto di avere la massima attenzione, perché
un’eventuale sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe
danneggiare altre persone. Di questa responsabilità può essere
espressione anche la decisione di chiudere le chiese. Questo non perché
lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia
umana, esposta ad un virus di cui ancora non conosciamo la natura né la
propagazione»;
– viste le disposizioni di cui al mio Decreto prot. 446/20 dell’8 marzo
u.s., tuttora in vigore, e confermate altresì le restrizioni alle
attività ordinarie nelle parrocchie, rettorie e negli altri luoghi di
culto già poste al medesimo;
SI DISPONE
che il n. 1 del Decreto prot. 446/20 dell’8 marzo u.s. venga così modificato:
1. Sino a venerdì 3 aprile 2020 l’accesso alle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi di Roma, aperte al pubblico (cf. cann. 1214 ss C.I.C.), e più in generale agli edifici di culto di qualunque genere aperti al pubblico, viene interdetto a tutti i fedeli. Rimangono accessibili solo gli oratori di comunità stabilmente costituite (religiose, monastiche, ecc.: cf. can. 1223 C.I.C.), limitatamente alle medesime collettività che abitualmente ne usufruiscono in quanto in loco residenti e conviventi, con interdizione all’accesso dei fedeli che non sono membri stabili delle predette comunità.
I fedeli sono in conseguenza dispensati dall’obbligo di soddisfare al precetto festivo (cf. cann. 1246-1248 C.I.C.).
Sarà cura dei sacerdoti responsabili dell’esercizio di culto nei singoli luoghi (Parroci, Rettori, Cappellani, ecc.) attivarsi per dar seguito a questa disposizione, innanzitutto con la chiusura delle aule di culto e con ogni altra iniziativa idonea allo scopo.
Ricordiamo che questa disposizione è per il bene comune. Accogliamo le Parole di Gesù che ci dice «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt. 18.20). In questo tempo, ancora di più, le nostre case sono Chiese domestiche.
Vi benedico, affidandovi tutti ancora una volta alla materna intercessione della Madonna del Divino Amore.